LO STATUTO

ART 1. Efficacia dello Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia di associazioni, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART 2. Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART 3. Finalità e Attività

  1. L’Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’Associazione ha lo scopo di attivare, promuovere e coordinare gli studi e la ricerca nel campo della pedagogia generale e sociale, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra i/le cultori/rici di questi studi, incentivando la collaborazione sia a livello nazionale che internazionale, secondo i seguenti precetti:
    1. La Sipeges è un’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere la ricerca nel campo della pedagogia generale e sociale. A questo scopo, essa opera anche in raccordo con le altre associazioni scientifiche, a partire dalla Siped.
    2. La Sipeges è una comunità di studio e di ricerca basata sulla libera partecipazione e su un confronto scientifico aperto. Essa è impegnata a promuovere la libertà di pensiero e di ricerca, sia nella propria vita associativa che nella realtà sociale e politica.
    3. La Sipeges ispira la propria azione all’orizzonte dell’umanesimo, e indirizza perciò la ricerca allo sviluppo umano della persona (nelle sue interpretazioni laiche e religiose), alla promozione della convivenza democratica, alla valorizzazione delle differenze (di genere, culturali ecc.), all’affermazione dei diritti nella comunità sociale e politica. A questo proposito, la Sipeges si riconosce negli ideali espressi nella Costituzione della Repubblica italiana.
    4. La pedagogia generale e sociale ha la sua ragione d’essere nella elaborazione di paradigmi teorici e metodologici per lo sviluppo di una ricerca rigorosa e significativa nel campo dell’educazione e della formazione.
    5. La pedagogia, in quanto scienza, richiede l’interconnessione fra la teoria e la prassi educativa. In questa prospettiva, vengono promosse iniziative di studio e di confronto sia tra gli studiosi dell’area, sia con i professionisti che operano sul campo.
    6. La necessità di orientare la prassi educativa implica il radicamento della pedagogia nella realtà concreta, e la più ampia partecipazione alla ricerca da parte dei soggetti protagonisti delle azioni educative e formative (educatori, formatori, insegnanti, animatori pedagogici, pedagogisti ecc.).
    7. La ricerca pedagogica è attenta alla dimensione internazionale, e si sviluppa in un confronto continuo con le ricerche che maturano in altri paesi.
    8. Nel quadro della propria autonomia epistemologica, la pedagogia generale e sociale è aperta al confronto sia con la ricerca delle altre aree pedagogiche (storica, didattica, sperimentale), sia con quella sviluppata nelle altre aree disciplinari.
    9. I campi di intervento della pedagogia generale e sociale sono l’educazione, l’istruzione e la formazione. Essi sono studiati in riferimento alle età della vita della persona e ai contesti formali, non formali e informali di esperienza.
    10. La Sipeges rivolge una specifica attenzione alla pedagogia della scuola, allo scopo di elaborare teorie capaci di promuovere la piena crescita intellettuale, etica e sociale della persona. A questo proposito, la Sipeges concepisce la formazione degli insegnanti in un quadro scientifico-culturale ampio e approfondito, alternativo a una impostazione meramente tecnicistica.
    11. La pedagogia generale e sociale ha come campo di indagine e di intervento pratico l’intero ambito delle agenzie educative: le famiglie, i servizi educativi territoriali, le associazioni culturali ecc. Rispetto a tali agenzie, la Sipeges intende promuovere una ricerca specificamente pedagogica, pur confrontandosi a livello interdisciplinare con altri approcci (psicologici, sociologici ecc.). A questo scopo, l’Associazione coltiva anche la formazione delle professionalità educative e formative.
    12. La pedagogia generale e sociale fa propria la prospettiva dell’educazione permanente, sia in relazione a interventi educativi lungo tutto l’arco della vita (dall’infanzia all’anzianità), sia in rapporto alla formazione continua nel campo del lavoro e delle professioni.
    13. Nella propria ricerca, la pedagogia generale e sociale prende in considerazione l’intero ambito della comunicazione sociale, assicurando apertura e atteggiamento critico verso la pluralità dei suoi mediatori: dalla parola al gesto, dal libro alle nuove tecnologie, ecc.
    14. La Sipeges rivolge una specifica attenzione all’etica della ricerca e alla tutela dei soggetti in essa coinvolti.
    15. La Sipeges incoraggia la migliore formazione alla ricerca delle/dei giovani ricercatrici/ori, impegnandosi anche direttamente in questo campo.

A tal fine, l’Associazione esplica la propria azione mediante l’attività di ricerca dei/lle singole soci/e, le assemblee ordinarie e straordinarie, congressi, seminari di studio, simposi, incontri e pubblicazioni, anche in cooperazione con altri enti di ricerca, di università e di Società scientifiche italiane ed estere.

  1. Nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, l’Associazione cura:
    1. la raccolta e la sistemazione di informazioni e di documenti relativi agli studi e alle ricerche nel campo della pedagogia generale e sociale, favorendo insieme la diffusione delle esperienze più significative tramite una propria rivista e tramite pubblicazioni, quali atti di convegni, seminari, ecc.;
    2. l’attivazione di progetti di ricerca pedagogica sia singoli che in collaborazione con gruppi, enti e associazioni nazionali e internazionali, diffondendo i risultati conseguiti;
    3. la realizzazione di convegni, seminari di studi e simposi, summer e winter-school;
    4. l’approfondimento delle tematiche e delle metodologie pedagogiche con gli/le insegnanti e i/le professionisti/e impegnati/e nei diversi ambiti educativi e formativi;
    5. la promozione di iniziative utili per la presenza, lo sviluppo e la diffusione delle competenze pedagogiche nei diversi livelli istituzionali interessati alla ricerca scientifica e/o impegnati nella formazione degli/lle insegnanti, degli/lle educatori /rici e de/lle pedagogisti/e.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

ART 4. I/Le soci/e

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L’Associazione prevede la partecipazione di quattro tipologie di soci/e.

  1. Sono Soci/e promotori quanti hanno ideato e promosso la fondazione dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento delle quote associative; hanno diritto di voto in Assemblea e possono concorrere alla formazione degli organi dell’Associazione.
  2. Sono Soci/e ordinari i/le docenti universitari/e strutturati/e nel settore scientifico disciplinare M-PED/01 (ricercatori a tempo determinato e indeterminato, associati, ordinari e in quiescenza) delle Università statali e non statali, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità di cui all’ART 3, presentando una domanda di ammissione all’Associazione indirizzata alla Segreteria. Essi/esse vengono accolti/e nell’Associazione, previo assenso del Consiglio Direttivo.
  3. Sono ammessi/e alle attività dell’Associazione anche gli/le studiosi/e di università straniere e di altri settori scientifico- disciplinari; a costoro viene riconosciuta la qualifica di Socio/a corrispondente. Il/La Socio/a corrispondente, che è pienamente assimilato/a al Socio ordinario sia per ciò che riguarda le procedure di ammissione sia per quel che concerne l’attività promossa dall’Associazione, non ha diritto di voto nell’Assemblea e non può concorrere alla formazione degli organi dell’Associazione.
  4. Sono Soci/e sostenitori individuali e collettivi, su delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e gli enti che danno un contributo finanziario alle attività dell’Associazione
  5. Sono Soci/e juniores borsisti/e, assegnisti/e, dottorandi/e di ricerca e dottori/esse di ricerca, che svolgono le loro ricerche nel campo della pedagogia generale e sociale e che presentano una domanda di ammissione all’Associazione indirizzata alla Segreteria, accompagnata da due lettere di presentazione da professori/esse ordinari/e soci/e ordinari/e e corredata da curriculum ed elenco delle pubblicazioni di cui sono autori. Costoro vengono accolti nell’Associazione, previo assenso del Consiglio Direttivo, che propone all’Assemblea l’ammissione con voto espresso a maggioranza assoluta; non hanno diritto di voto nell’Assemblea e non possono concorrere alla formazione degli organi dell’Associazione.

ART 5. Diritti e doveri dei soci

I/Le soci/e acquisiscono tutti i diritti previsti dallo Statuto. In particolare, essi/esse hanno diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dall’Associazione. Hanno inoltre diritto a:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (è ammessa previsione diversa). Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I/Le soci/e assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto, in particolare l’obbligo di versare il contributo annuo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. I/Le soci/e che non sono in regola con il pagamento del contributo annuo, non possono usufruire dei diritti previsti dallo Statuto.
La quota associativa è intrasmissibile.

ART 6. Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’’organo amministrativo. La qualifica di socio/a si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi;
  3. per esclusione deliberata a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo, in ragione di comportamenti gravi, incompatibili con il Codice etico dell’Associazione.

Il/La socio/a che non è in regola con il pagamento del contributo annuo per tre anni consecutivi decade dall’appartenenza all’Associazione. Il/La socio/a, decaduto/a e successivamente reiscritto/a, non ha, al momento della reiscrizione, immediato diritto al voto, se non versa almeno l’ammontare delle quote sociali del triennio di esercizio finanziario e sociale che si conclude.

ART 7. Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea generale;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il/la Presidente;
  4. il/la Vice-Presidente vicario/a;
  5. il/la Vice-Presidente;
  6. il/la Segretario/a;
  7. il/la Tesoriere;
  8. il Senato;
  9. il Collegio dei/lle Probiviri/e;
  10. i/le Revisori/e dei conti.

Le sopraelencate cariche non sono in alcun modo retribuite.

ART 8. Assemblea Generale

  1. L’Assemblea generale dei soci/delle socie è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il luogo, il giorno, l’ora della convocazione e gli argomenti da trattare.
  2. Spettano all’Assemblea generale nella sola componente dei/delle soci/e ordinari/e le seguenti attribuzioni:
    1. approvare la relazione delle attività dell’Associazione per il triennio decorso ed il programma per il triennio seguente;
    2. approvare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi su proposta del Consiglio Direttivo e preparati dal/dalla Tesoriere/a;
    3. deliberare l’ammontare della quota di Associazione per i soci, potendo distinguere quote differenziate per le diverse tipologie di soci;
    4. eleggere il Consiglio Direttivo secondo la composizione di cui all’ART 9;
    5. eleggere il Collegio dei/delle Probiviri/e;
    6. eleggere i/le Revisori dei conti;
    7. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a come si disponga del patrimonio dell’Associazione, ovviamente nel rispetto della destinazione del patrimonio alle finalità dell’Associazione
  3. L’Assemblea generale dei/delle soci/e ordinari/e ha il potere di decidere sullo scioglimento dell’associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto da quanto disposto dal Codice civile.
  4. L’Assemblea generale dei/delle soci/e ordinari/e è costituita validamente in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
    Le deliberazioni dell’Assemblea generale saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
  5. I membri collegati in videoconferenza (o audioconferenza) attraverso un qualsiasi software di comunicazione in rete (deciso dal Consiglio direttivo) per l’intera durata dell’adunanza dovranno essere considerati presenti a tutti gli effetti.

ART 9. Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio Direttivo – eletto dall’Assemblea generale dei Soci ordinari con voto segreto e a maggioranza semplice – è costituito da 15 (quindici) membri, appartenenti alle diverse fasce accademiche: ordinari, associati, ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato, secondo le seguenti proporzioni: 6 rappresentanti per gli Ordinari, 5 per gli Associati, 4 per i Ricercatori strutturati (a tempo determinato e indeterminato). Ciascun membro non può svolgere più di due mandati consecutivi.
  2. Il consiglio direttivo individua nel proprio seno e a scrutinio segreto il/la Presidente, il/la Vice-Presidente vicario, il/la Vice-Presidente, il/la Segretario, il/la Tesoriere dell’Associazione.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni non prorogabili, provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci ordinari, delibera l’ammissione e le esclusioni dei/delle Soci/e secondo i disposti dell’ART 4 e cura, insieme al/alla Presidente, ogni aspetto della organizzazione e dell’attività dell’Associazione.
  4. Le sue deliberazioni, valide solo se sono presenti almeno 7 (sette) membri, saranno prese a maggioranza assoluta; i membri collegati in videoconferenza (o audioconferenza) attraverso un qualsiasi software di comunicazione in rete (concordato previamente con il Consiglio direttivo) per l’intera durata dell’adunanza dovranno essere considerati presenti a tutti gli effetti.
  5. L’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovrà svolgersi come segue: le candidature, suddivise nelle diverse fasce accademiche, devono essere formalizzate al Consiglio Direttivo uscente, 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva; 25 (venticinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva, il/la Presidente uscente dovrà comunicare telematicamente ai soci l’elenco completo di tutte le candidature, suddivise per categoria.
  6. Possono esercitare il diritto di voto i/le soci/e ordinari/e e i/le soci/e promotori; i/le soci/e promotori e i/le soci/e ordinari docenti in quiescenza possono esercitare solo l’elettorato attivo. Possono essere candidati/e al Consiglio Direttivo tutti/e i/le soci ordinari. Ai fini dell’elettorato attivo e passivo, i soci ordinari, i soci promotori e i soci ordinari docenti in quiescenza dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative degli ultimi tre anni. Il versamento di quest’ultima quota dovrà essere effettuato entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea elettiva; anche i nuovi soci dovranno effettuare il versamento di cui sopra entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea elettiva.
  7. Il voto può essere espresso anche mediante delega redatta sull’apposito modulo, inviato dal Consiglio Direttivo uscente insieme all’elenco delle candidature. Ogni socio/a non può presentare più di una delega.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei/delle soci ordinari/e e dei/delle soci/e promotori con voto segreto. Ogni socio/a può indicare, all’atto del voto, fino ad un massimo di cinque preferenze; precisamente, può esprimere sino a due preferenze per i professori ordinari, sino a due preferenze per i professori associati, e una sola preferenza per i ricercatori.
Anche il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea dei/delle soci/e ordinari e dei/delle soci/e promotori con voto segreto. Per questi due organi dell’Associazione, possono presentare la candidatura solo i professori ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative degli ultimi tre anni, secondo quanto precisato espressamente nel precedente comma 6 di questo articolo 6. Ogni socio/a può indicare, all’atto del voto, fino ad un massimo di cinque preferenze per i candidati del Collegio dei/delle probiviri e sino ad un massimo di tre preferenze per i/le Revisori dei conti.

ART 10. Presidente e vicepresidenti

  1. Il/La Presidente rappresenta l’Associazione, vigila sull’osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico; convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 7 (sette) dei suoi membri e predispone l’ordine del giorno delle adunanze.
  2. Il/La Presidente non è rieleggibile né il suo mandato è prorogabile.
  3. Il/La Presidente indice, in via ordinaria, l’Assemblea dei/delle Soci/e e la presiede. In occasione di tale Assemblea ordinaria potrà aver luogo un convegno il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. Il/La Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare anche un’Assemblea in via straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro 3 (tre) mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà dei/delle Soci/e.
  4. Il/La Vice-presidente vicario/a sostituisce il/La Presidente in ogni caso di sua assenza o temporaneo impedimento, esercitandone le funzioni. In caso di dimissioni del/della Presidente, il/la Vice-presidente vicario/a convoca entro e non oltre un mese il Consiglio Direttivo affinché provveda alla individuazione del/la nuovo/a Presidente.
  5. Il/La Vice-Presidente supplisce il/La Presidente e il/la Vice-Presidente vicario, in caso di impedimento di entrambi.

ART 11. Segretario/a e Tesoriere/a

  1. Il/La Segretario/a, in accordo e d’intesa col/con la Presidente e il Consiglio Direttivo, cura la tenuta e la conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e li rende pubblici sia come scritture sia in versione telematica, attraverso un apposito sito dell’Associazione. Redige processo verbale delle adunanze secondo i criteri di sinteticità e verità. Cura altresì le comunicazioni verso i componenti degli organi sociali, i/le soci/e ed i terzi ed è responsabile dell’adempimento dei compiti a lui/lei delegati dal Consiglio Direttivo.
  2. Il/La Tesoriere/a, in accordo e d’intesa col/Con la Presidente e il Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri contabili dell’Associazione ed i rapporti con i consulenti. Predispone la bozza dei bilanci e delle scritture contabili, che sottopone al Consiglio Direttivo ai fini della presentazione all’Assemblea.

ART 12. Il Senato

  1. Il Senato è composto dai soci promotori e dagli/dalle ex presidenti e vice-presidenti dell’Associazione.
  2. Il Senato può formulare pareri e proposte al Consiglio direttivo.
  3. Si riunisce su convocazione del/della Presidente dell’Associazione o su proposta dei due terzi dei suoi componenti. Le Sedute sono presiedute dal/dalla professore/ssa ordinario più anziano/a di ruolo, e svolge funzioni di segretario/a il/la professore/ssa ordinario/a con meno anzianità di ruolo.
    Il Senato può invitare ai suoi lavori il/la Presidente in carica.

ART 13. Collegio dei/delle Probiviri/e Revisori/e dei conti

  1. Il Collegio dei/delle Probiviri/e decide sui reclami presentati da soci/e avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esprime parere sulle questioni sottopostegli dagli organi associativi, nonché sulle questioni relative a gravi violazioni del Codice etico.
  2. I/Le Revisori/e dei conti esprimono parere in merito alla regolarità dei procedimenti e degli atti contabili e di bilancio. A tal fine, il Consiglio Direttivo sottopone ai/alle Revisori/e gli atti almeno quindici giorni prima della trasmissione degli atti stessi all’Assemblea per l’approvazione.

ART 14. Gruppi di lavoro

  1.  Nell’Associazione possono essere attivati Gruppi di lavoro, di norma in funzione di direzioni scientificamente fondate della ricerca di pedagogia generale e sociale, con lo scopo di:
    • contribuire allo sviluppo e all’articolazione dell’attività scientifica dell’Associazione;
    • favorire il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie specialistiche;
    • stimolare la crescita di aree innovative di indagine.
  2. Per la realizzazione degli scopi, di cui al comma 1 del presente articolo, i gruppi di lavoro:
    • possono promuovere convegni e incontri di settore;
    • possono organizzare riunioni scientifiche nel corso delle iniziative nazionali dell’Associazione;
    • presentano relazioni sulle attività svolte e ne viene data informazione a tutti/e i/le soci/e.
  3. Ciascun gruppo di lavoro è costituito con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta motivata di almeno dieci soci/e. Ulteriori norme procedurali per l’attivazione e per il funzionamento dei Gruppi di lavoro sono stabilite dal Regolamento.

ART 15. Modifiche dello Statuto

  1. Le proposte di modificazione dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposte al/alla Presidente per iscritto da almeno la metà dei/delle Soci/e. Esse saranno votate dall’Assemblea dei Soci ordinari i quali dovranno riceverne comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno due terzi dei/delle Soci/e in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno 2/3 (due terzi) dei presenti votanti, inclusi coloro che voteranno per delega.
    Le modificazioni dello Statuto non possono investire le finalità fondamentali dell’Associazione indicati all’ART 3 del presente Statuto.

ART 16. Il Regolamento

  1. Il Regolamento contiene indicazioni specifiche riguardo:
    • alle procedure per l’accettazione dei/delle soci/e;
    • alle modalità del pagamento delle quote sociali e alle procedure per il sollecito del pagamento delle quote sociali da parte dei/delle soci/e inadempienti;
    • alle norme generali per l’attivazione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro;
    • alle procedure congressuali;
    • alle modalità di gestione del patrimonio.

ART 17. Il Codice Etico

  1. La Sipeges adotta un codice etico che riconosce i diritti dei/delle soci/e e dei/delle collaboratori/trici e ne promuove la salvaguardia.
  2. Il Codice etico individua le regole di condotta degli/delle appartenenti all’Associazione, anche nei confronti di terzi, necessarie a garantire un alto livello di moralità dei comportamenti, a promuovere la libertà della ricerca e la cultura della legalità, ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità, l’equilibrio delle azioni individuali e collettive e il rispetto della dignità umana.
  3. Il Codice etico fissa le regole volte a prevenire gli abusi, le discriminazioni, le dispute e a disciplinare eventuali controversie.
  4. Le violazioni del codice etico comportano sanzioni che vengono irrogate dal Collegio dei probiviri e, nei casi più gravi, possono portare alla decadenza dallo status di membro dell’Associazione.

ART 18. Il patrimonio

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi delle vigenti normative

ART 19. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART 20. Bilancio

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti secondo le norme dettate in merito
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART 21. Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART 22. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei/delle Soci/e soltanto se saranno presenti i tre quarti dei/delle soci/e e se la proposta otterrà una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei/delle soci/e presenti e votanti, essendo escluso il voto a distanza ed essendo possibile il voto per delega. La proposta di scioglimento può essere avanzata dal Consiglio Direttivo all’unanimità oppure proposta al/alla Presidente per iscritto da parte di almeno la metà più uno dei/delle soci/e aventi diritto di voto.
  2. In caso di avvenuto scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei/delle Soci/e delibera circa la destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, al netto di eventuali arretrati da saldare e delle spese amministrative dell’uopo. Tale destinazione potrà essere disposta soltanto a favore di enti morali e di associazioni culturali e/o scientifiche aventi medesime finalità

ART 23. Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente, scritto con l’ausilio di mezzo elettronico, viene approvato e sottoscritto digitalmente con le modalità previste dalla legge per le assemblee tenute in full audio/video conference.

 

Prof. MASSIMO BALDACCI
Prof. ANTONIO BELLINGRERI
Prof. LUIGI PATI
Prof.ssa SIMONETTA ULIVIERI

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